INDIPENDENZA
LA REALTÀ DI OGGI
Gli ultimi scandali finanziari che hanno interessato molti risparmiatori, hanno visto coinvolto il sistema bancario italiano a danno dei propri clienti, dimostrando in modo inequivocabile i rischi del conflitto di interesse in capo al sistema bancario/assicurativo:
la banca/assicurazione, in quanto Azienda, persegue l’obiettivo della massimizzazione dei propri utili indipendentemente dagli interessi dei risparmiatori, i quali non hanno adeguata competenza tecnica per valutare con piena consapevolezza gli investimenti loro proposti.
AR Financial Planning ha scelto di configurarsi come una realtà totalmente indipendente da istituzioni finanziarie, per garantire ai propri Clienti l'assoluta imparzialità della consulenza erogata.
Le figure a cui rivolgersi sono:
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Banca;
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Consulente di una rete di emanazione bancaria;
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Compagnia di assicurazione;
Tutti questi operatori operano in un conflitto d’interesse con il Cliente, perché la loro remunerazione è data normalmente da elevate provvigioni sui prodotti venduti difficilmente identificabili da una persona non esperta.
Più un prodotto finanziario è rischioso, più alte sono normalmente le provvigioni per il venditore. Viene remunerato direttamente ed esclusivamente dal cliente e in questo modo non esiste un conflitto di interesse fra Cliente e Consulente.
In Europa, la figura professionale del consulente finanziario indipendente ha trovato la sua istituzionalizzazione con la Direttiva 2004/39/CE (MiFID), mentre in Italia questa figura professionale è stata istituzionalizzata con la nascita dell’albo nel dicembre 2018.
Il 1° dicembre 2018 è stato istituito l'Albo unico dei consulenti finanziari e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari. L'OCF sostituisce la CONSOB nelle attività di supervisione e di vigilanza sui consulenti finanziari e sulle società di consulenza.
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LA CONSULENZA FINANZIARIA
INDIPENDENTE
si caratterizza per:
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Esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente;
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Strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
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Inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
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La circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.